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D.Lvo 04/04/2006 n. 216g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005 h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1° gennaio 2008 i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di cui all'articolo 10 l) quantità di emissioni: quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di seguito denominato «Registro», banche di dati in formato elettronico secondo quanto definito nell'articolo 14. Art. 4 - Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, senza essere munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorità nazionale competente. Art. 5 - Domanda di autorizzazione 1. Fatto salvo gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/013/05 e quelli per i quali sono state inoltrate le domande di autorizzazione o di aggiornamento dell'autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore di un impianto che esercita le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno obbligo di presentare all'autorità nazionale competente domanda di autorizzazione ad emettere gas serra. 2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è presentata all'autorità nazionale competente almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto. 3. L'autorità nazionale competente stabilisce le informazioni che il gestore deve fornire e le modalità per l'invio della domanda. L'allegato C individua un elenco minimo delle informazioni da trasmettere con la domanda, nonchè le modalità di trasmissione delle stesse. 4. Per la raccolta e l'elaborazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e 3 l'autorità nazionale competente si avvale del supporto operativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo. Art. 6 - Rilascio e contenuto dell'autorizzazione 1. L'autorità nazionale competente verifica la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorità nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste. 2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, contiene almeno i seguenti elementi a) nome e indirizzo del gestore b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto c) disposizioni in tema di monitoraggio con specificazione della metodologia e della frequenza del monitoraggio dello stesso d) disposizioni in tema di comunicazioni e) obbligo di restituzione delle quote di emissioni secondo quanto dispo sto dall'articolo 15, comma 7, verificate ai sensi dell'articolo 16 f) termine di durata stabilito dall'autorità nazionale competente. Art. 7 - Aggiornamento dell'autorizzazione 1. Il gestore richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione, con le modalità e nelle forme definite dall'autorità nazionale competente, nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, è presentata dal gestore dell'impianto all'autorità nazionale competente almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica o l'ampliamento ha effetto. 2. L'autorità nazionale competente verifica la completezza e la correttezza della richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorità nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste. 3. L'autorità nazionale competente aggiorna altresì le autorizzazioni a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario. Art. 8 - Autorità nazionale competente 1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, nel seguito denominato «Comitato», che svolge la funzione di autorità nazionale competente. 2. Il Comitato ha il compito di a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'articolo 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA e) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere a) e c), nonchè i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 4 g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7 h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate i) approvare ai sensi dell'articolo 19 i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A l) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo 14 m) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività ai sensi dell'articolo 17 n) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130 o) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'articolo 16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE p) definire eventuali disposizioni attuative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2004)130 q) definire le modalità e le forme di presentazione della domanda di auto rizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione r) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 8 e 9 t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 23. 3. Il Comitato è composto da sei membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e tre dal Ministro delle attività produttive. Il direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il direttore generale della Direzione per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive sono membri permanenti del Comitato. I rimanenti membri sono scelti tra i funzionari delle due amministrazioni, e rimangono in carica per quattro anni. 4. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive; il regolamento dovrà assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto. 5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le deliberazioni inerenti a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere p), q) e r) del comma 2. 6. Per le attività di sua competenza il Comitato si avvale degli uffici della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e degli uffici della Direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, nonchè dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); al fine di assicurare il coordinamento tra i suddetti soggetti il Comitato può istituire apposito gruppo di lavoro. Per garantire la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti interessati all'attuazione del presente decreto, il Comitato promuove l'istituzione di appositi gruppi di lavoro anche su materie specifiche. 7. La partecipazione al Comitato e ai gruppi di lavoro non dà luogo alla corresponsione di indennità, emolumenti, compensi o rimborsi spese. Art. 9 - Coordinamento con altri dispositivi di legge 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza Unificata, promuove il coordinamento degli adempimenti disciplinati dal presente decreto con a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, che recepisce la direttiva 96/61/CE, e successive modificazioni relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), articolo 10, comma 2. Art. 10 - Piano nazionale di assegnazione 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, approvano per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), il Piano nazionale di assegnazione, nel seguito denominato «PNA», predisposto dal Comitato entro diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione. Il PNA determina il numero totale di quote di emissioni che si intendono assegnare per il periodo di riferimento, nonchè le modalità di assegnazione e di rilascio delle stesse ai singoli impianti. Il PNA, inoltre definisce i criteri di definizione degli impianti nuovi entranti di cui all'articolo 22 e degli impianti in stato di chiusura o sospensione di cui all'articolo 21. Il PNA si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi quelli elencati nell'allegato G tenendo in considerazione gli orientamenti per l'attuazione degli stessi elaborati dalla Commissione. Il PNA è predisposto nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 tenuto conto delle osservazioni del pubblico. |
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